statuto
aggiornato
Approvato dall’ Assemblea nazionale
Straordinaria
Sommario
norme
fondamentali
L’Azione Cattolica Italiana
parte prima
Vita e ordinamento associativo
Titolo
primo
La
vita associativa
Titolo
secondo
L’Associazione
diocesana e le
sue
articolazioni
Titolo
terzo
L’Associazione
nazionale e
il
collegamento regionale
Titolo
quarto
Norme
di carattere amministrativo
parte
seconda
Norme finali
Art. 1 la natura
ecclesiale dell’azione cattolica italiana
1. L’Azione
Cattolica Italiana è un’Associazione di laici che si impegnano liberamente, in
forma comunitaria ed organica ed in diretta collaborazione con la Gerarchia,
per la realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa.
Art. 2 l’impegno
religioso apostolico dell’associazione
1. L’impegno dell’aci, essenzialmente religioso
apostolico, comprende la evangelizzazione, la santificazione degli uomini, la
formazione cristiana delle loro coscienze in modo che riescano ad impregnare
dello spirito evangelico le varie comunità ed i vari ambienti.
Art. 3 i laici
dell’azione cattolica italiana
1. I laici che aderiscono all’ACI:
a) si impegnano a una formazione personale e
comunitaria che li aiuti a corrispondere alla universale vocazione alla santità
e all’apostolato nella loro specifica condizione di vita;
b) collaborano alla missione della Chiesa
secondo il modo loro proprio portando la loro esperienza ed assumendo la loro
responsabilità nella vita dell’Associazione per contribuire alla elaborazione e
alla esecuzione dell’azione pastorale della Chiesa, con costante attenzione
alla mentalità, alle esigenze ed ai problemi delle persone, delle famiglie e
degli ambienti;
c) si impegnano a testimoniare nella loro vita
l’unione con Cristo e ad informare allo spirito cristiano le scelte da loro
compiute con propria personale responsabilità, nell’ambito delle realtà
temporali.
Art. 4 segno di
unità nella comunità cristiana
1. L’Azione Cattolica Italiana intende
realizzare nella vita associativa un segno della unità della Chiesa in Cristo.
Si organizza in modo da favorire la comunione fra i soci e con tutti i membri
del Popolo di Dio, e da rendere organico ed efficace il comune servizio
apostolico.
Art. 5 la
collaborazione diretta con i pastori
1. L’ACI, per realizzare il proprio
servizio alla costruzione e missione del Popolo di Dio, collabora direttamente
con la Gerarchia, posta dal Signore a reggere la Chiesa, in un rapporto di
piena comunione e fiducia. Accoglie con aperta disponibilità la sua guida e le
offre con responsabile iniziativa il proprio organico e sistematico contributo
per l’unica pastorale della Chiesa. Collabora alla crescita della comunione tra
laici, clero e Vescovi.
Art. 6 la presenza
e il servizio nella chiesa locale
1. L’esperienza associativa e
l’attività apostolica dell’Azione Cattolica Italiana hanno come primo impegno
la presenza e il servizio nella Chiesa locale e si svolgono in costante
solidarietà con le sue esigenze e con le sue scelte pastorali. A tal fine l’ACI
offre il suo contributo agli organismi pastorali della diocesi.
2. Presta analogamente il suo servizio
agli organismi pastorali parrocchiali, regionali e nazionali. L’ACI promuove
l’impegno alla corresponsabilità nella missione della Chiesa universale;
collabora alla crescita dello spirito ecumenico.
Art. 7 la
comunione con le aggregazioni ecclesiali
1. L’ACI collabora in fraternità e
reciproco servizio con le diverse associazioni, opere e gruppi di apostolato
cattolico e partecipa insieme con essi ai comuni organismi di collegamento.
Art.
8 la
partecipazione alle aggregazioni
internazionali
cattoliche
1. L’ACI, nelle sue diverse
articolazioni, partecipa all’attività delle organizzazioni internazionali
cattoliche.
Art. 9 l’impegno
per la famiglia
1. L’ACI collabora al pieno sviluppo
della famiglia, in cui si incontrano la naturale esperienza umana e la grazia
del sacramento del matrimonio, e favorisce la promozione del suo ruolo attivo e
responsabile nella pastorale, anche offrendole la possibilità di partecipare
alla propria attività apostolica.
Art. 10 i sacerdoti
assistenti
1. Nell’Azione Cattolica Italiana i
Sacerdoti Assistenti partecipano alla vita dell’Associazione e delle sue
articolazioni, per contribuire ad alimentarne la vita spirituale ed il senso
apostolico ed a promuoverne la unità.
2. Il Sacerdote Assistente esercita il
suo servizio ministeriale quale partecipe della missione del Vescovo, segno
della sua presenza e membro del presbiterio, in modo che la collaborazione
nell’apostolato di sacerdoti e laici renda più piena la comunione ecclesiale
dell’Associazione.
3. Il Sacerdote Assistente è nominato
per ciascuna Associazione, diocesana, parrocchiale e nazionale, dall’Autorità
ecclesiastica competente; partecipa alle riunioni dell’Associazione e dei
rispettivi Consigli e Presidenze.
4. Per assicurare la presenza
sacerdotale in ciascuna articolazione associativa, il Sacerdote Assistente può
chiedere che l’autorità ecclesiastica nomini altri sacerdoti che possano
coadiuvarlo e siano scelti in conformità alla natura e alle esigenze di
ciascuna articolazione (Settore, ACR, Movimento o Gruppo).
parte prima
Vita
E ORDINAMENTO ASSOCIATIVO
TITOLO PRIMO
La vita associativa
Art. 11 la vita
associativa
1. L’Azione Cattolica Italiana,
riconosciuta dalla Chiesa come singolare forma di ministerialità laicale,
attraverso la propria vita associativa, intende realizzare, nella comunità
cristiana e nella società civile, una specifica esperienza, ecclesiale e
laicale, comunitaria e organica, popolare e democratica, in piena rispondenza
alla propria natura e alle proprie finalità, delineate dalle norme fondamentali
del presente Statuto.
2. La vita associativa dell’Azione
Cattolica Italiana pone al centro la persona, che vuole servire nel suo
concreto itinerario di formazione cristiana; è rivolta alla crescita della
comunità cristiana nella comunione e nella testimonianza evangelica; è animata
dalla tensione all’unità da costruire attraverso la valorizzazione dei doni che
le provengono dalle diverse condizioni ed esperienze di quanti partecipano alla
sua vita.
3. L’Azione Cattolica Italiana,
condividendo il quotidiano impegno della evangelizzazione a cui tutta la Chiesa
è chiamata, intende operare affinché la comunità cristiana, attraverso la
condivisione e il dialogo, sia sempre più aperta alla missione, all’annuncio,
all’incontro. Quale associazione ecclesiale di laici, assicura il proprio
apporto affinché nella concretezza delle condizioni storiche venga ricercato e
proposto il senso vero dell’uomo e della sua dignità, i valori della vita e
della famiglia, della pace e della solidarietà, della giustizia e della
misericordia.
4. L’Azione Cattolica Italiana realizza
con la Diocesi in cui è presente una relazione organica che si esprime nella
dedicazione dei singoli associati e dell’Associazione alla propria Chiesa
particolare. A tal fine essa intende offrire, con la propria soggettività
associativa, un contributo originale e significativo alla crescita della
comunità diocesana.
Art. 12 l’ordinamento
associativo
1. L’Azione Cattolica Italiana è
costituita come associazione ecclesiale di laici a livello nazionale e a
livello diocesano.
2. Ciascuna Associazione diocesana è
organicamente suddivisa in associazioni, in primo luogo con riferimento alle
comunità parrocchiali, e in gruppi.
3. L’Associazione nazionale mantiene un
costante e articolato rapporto sia con gli aderenti sia con le Associazioni
diocesane, in particolare attraverso il Collegamento Regionale.
4. L’Azione Cattolica Italiana, per
corrispondere a specifiche esigenze formative e pastorali, propone itinerari
differenziati secondo le età e le condizioni di vita. Riunisce i bambini ed i
ragazzi nell’Azione Cattolica dei Ragazzi e i giovani e gli adulti in due
Settori.
Art. 13 il progetto
formativo
1. L’Azione Cattolica Italiana persegue
le proprie finalità attraverso un progetto formativo unitario e organico che
offre ad ogni persona, con la partecipazione alla vita associativa, un
accompagnamento finalizzato alla crescita di una matura coscienza umana e
cristiana, grazie a percorsi permanenti, organici e graduali, attenti alle
diverse età, alle condizioni e agli ambienti di vita, ai diversi livelli di
accoglienza della fede.
2. Il progetto formativo dell’Azione
Cattolica fa proprio il cammino della comunità cristiana e si inserisce in
esso, approfondendolo e aprendolo alle esigenze della testimonianza laicale.
Suo obiettivo è quello di far scoprire e vivere la grazia del battesimo,
attraverso la messa a frutto della vocazione e dei doni naturali e spirituali
che ogni credente ha ricevuto; aprire alla sapienza cristiana con cui leggere
la vita e orientarne le scelte; preparare alla testimonianza evangelica e al
servizio ecclesiale proprio dell’Azione Cattolica.
Art. 14 la
programmazione
1. L’Azione Cattolica Italiana attua il
proprio servizio attraverso una specifica programmazione, che intende esprimere
la partecipazione e la corresponsabilità dell’Associazione, ad ogni livello,
nel complessivo cammino della comunità ecclesiale e offrire il suo impegno di
animazione cristiana nella società civile.
Art. 15 l’adesione all’azione cattolica italiana
1. L’appartenenza all’Azione Cattolica
Italiana costituisce una scelta da parte di quanti vi aderiscono per maturare
la propria vocazione alla santità, viverla da laici, svolgere il servizio
ecclesiale che l’Associazione propone per la crescita della comunità cristiana,
il suo sviluppo pastorale, l’animazione evangelica degli ambienti di vita e per
partecipare in tal modo al cammino, alle scelte pastorali, alla spiritualità
propria della comunità diocesana.
2. Possono aderire all’Azione Cattolica
Italiana quei laici che, accettandone la natura e i fini, intendono partecipare
alla sua vita associativa.
3. L’adesione all’Azione Cattolica Italiana si effettua
aderendo all’Associazione costituita nella propria Diocesi e, attraverso
di essa, all’Associazione nazionale.
4. L’adesione è personale: si manifesta
ed è accolta nelle forme stabilite dal Consiglio nazionale.
Art. 16 l’azione cattolica dei ragazzi
1. L’Azione Cattolica Italiana, ad ogni
livello, è aperta ai bambini ed ai ragazzi.
2. L’Azione Cattolica Italiana
attraverso l’Azione Cattolica dei Ragazzi:
a) offre ad essi una organica esperienza di vita
ecclesiale e di impegno missionario realizzata a misura delle varie età;
b) attua il suo compito formativo e missionario
attraverso la vita di gruppi differenziati secondo le esigenze;
c) condivide con le famiglie e con la comunità
ecclesiale l’impegno alla formazione umana e cristiana dei bambini e dei
ragazzi, attraverso educatori, giovani e adulti di Azione Cattolica,
specificamente preparati.
Art. 17 diritti e doveri dei soci
1. Ciascun socio con l’adesione
all’Azione Cattolica Italiana assume la responsabilità di prendere parte attiva
alla vita associativa e di contribuire – con la preghiera e con il sacrificio,
con lo studio e con l’azione – alla realizzazione delle finalità
dell’Associazione.
2. L’adesione all’Azione Cattolica
Italiana attribuisce al socio il diritto di partecipare, direttamente a
livello di base e attraverso rappresentanti agli altri livelli, alla elezione
degli organi collegiali dell’Associazione e alla determinazione delle sue
scelte fondamentali.
3. Le condizioni, le forme e i modi per
l’esercizio dei diritti di partecipazione attribuiti statutariamente al socio
sono definiti con specifica normativa regolamentare.
4. La partecipazione dei bambini e dei
ragazzi alla vita associativa viene curata attraverso le forme e i modi più
appropriati per realizzare il loro pieno coinvolgimento.
5. Gli educatori e i responsabili
dell’Azione Cattolica dei Ragazzi rappresentano i bambini e i ragazzi aderenti
alla Azione Cattolica Italiana negli organi dell’Associazione secondo le
modalità stabilite nelle norme statutarie e regolamentari.
Art. 18 la struttura associativa
1. Gli organi dell’Associazione
nazionale e delle associazioni diocesane dell’Azione Cattolica Italiana sono:
a) l’Assemblea, che esercita la
funzione elettiva per la formazione del Consiglio e delibera in ordine agli
atti normativi di specifica competenza, agli obiettivi e alle linee
programmatiche pluriennali, allo scioglimento dell’Associazione;
b) il Consiglio, al quale
spettano: la funzione elettiva per la formazione della Presidenza; la
definizione e la verifica della programmazione associativa, nel quadro degli
obiettivi e delle linee approvate al riguardo dall’Assemblea; le funzioni
deliberative dei regolamenti e dei documenti di indirizzo; la determinazione,
secondo le modalità previste dal presente Statuto, delle quote associative; la
approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuali;
c) la Presidenza, che provvede
alla gestione dell’Associazione nel quadro di quanto stabilito dall’Assemblea e
dal Consiglio, secondo le rispettive competenze;
d) il Presidente, al quale spetta
di esercitare le funzioni di rappresentanza, di garantire l’unitarietà e la
collegialità nell’Associazione e di assicurare
il pieno funzionamento dei suoi organi.
2. Oltre alle funzioni generali sopra
indicate, agli organi dell’Associazione nazionale e a quelli delle Associazioni
diocesane spettano le specifiche competenze loro rispettivamente attribuite
dalla normativa statutaria.
Art. 19 l’attribuzione delle responsabilità
associative
1. Gli organi dell’Associazione
nazionale e delle associazioni diocesane sono costituiti nelle forme e nei modi
stabiliti dalla normativa statutaria e regolamentare, secondo criteri di
rappresentatività, tenendo conto delle componenti proprie della realtà
associativa.
2. Quando per l’attribuzione di un
incarico si richiede di eleggere o di designare un aderente che appartiene ad
una determinata componente dell’Associazione, le relative procedure devono
prevedere la partecipazione al voto di tutti i componenti dell’organo cui
compete la votazione; il Regolamento stabilisce le norme per le candidature.
3. Gli incarichi direttivi hanno la
durata di un triennio e possono essere rinnovati consecutivamente solo per un
secondo triennio.
4. Gli incarichi direttivi degli organi
collegiali sono di regola affidati tenendo conto della opportunità che siano
presenti uomini e donne, giovani e adulti.
5. I
Presidenti, a tutti i livelli (nazionale, diocesano e locale), sono
nominati dall’Autorità ecclesiastica competente, su proposta dei rispettivi
Consigli.
6. Nei Consigli (nazionale, regionali,
diocesani e locali) il diritto di voto è esercitato soltanto da chi vi
partecipa in virtù di carica elettiva.
TITOLO SECONDO
L’Associazione diocesana e le sue
articolazioni
Art. 20 l’associazione
diocesana
1. L’Associazione diocesana riunisce
tutti i laici che nella Diocesi aderiscono all’Azione Cattolica Italiana.
2. Essa offre alla Chiesa particolare,
in cui è inserita, il proprio specifico contributo per la formazione di un
laicato adulto nella fede, per la crescita nella comunione della comunità
ecclesiale e per la testimonianza del Vangelo nella concretezza della
situazione storica.
3. Ogni Associazione diocesana è parte dell’unica
Associazione nazionale alla cui vita contribuisce attraverso la propria
esperienza associativa. Le Associazioni diocesane sono legate tra loro da un
vincolo di solidarietà e di reciproco sostegno formativo, culturale ed
economico.
4. L’Associazione diocesana si articola
in Associazioni territoriali, di norma
riferite alla comunità parrocchiale; può dare vita, nel suo ambito, a Gruppi
costituiti allo scopo di attuare la missione propria dell’Associazione in
rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti;
più Gruppi, operanti nella Diocesi per i medesimi fini in un medesimo ambito,
possono essere collegati e costituire un Movimento diocesano dell’Azione
Cattolica Italiana.
Art. 21 l’ordinamento
dell’associazione diocesana
1. L’Associazione diocesana è retta
dallo Statuto dell’Azione Cattolica Italiana e da un Atto normativo diocesano,
adottato nei modi previsti ed in conformità a quanto disposto dal presente Statuto e specificato dal suo
Regolamento di attuazione.
2. L’Atto normativo diocesano è approvato
dall’Assemblea e diviene operativo a seguito della favorevole valutazione di
conformità con la normativa statutaria e regolamentare nazionale espressa dal
Consiglio nazionale.
Art. 22 gli organi dell’associazione diocesana
1. L’Atto normativo dell’Associazione
diocesana disciplina la composizione, le modalità di formazione, la specificità
delle funzioni, nel quadro di quelle indicate dal presente Statuto, e il
funzionamento degli organi associativi, fermi restando i seguenti principi:
a) all’Assemblea diocesana devono essere chiamati a partecipare i componenti il Consiglio diocesano, i rappresentanti delle Associazioni, dei Gruppi e dei Movimenti dell’Azione Cattolica Italiana formalmente costituiti nella Diocesi;
b) il Consiglio diocesano deve essere composto
in misura maggioritaria dai membri eletti dall’Assemblea, dai Segretari dei
Movimenti costituiti e inoltre dai membri di Presidenza che non siano già
consiglieri;
c) della Presidenza diocesana devono far parte,
oltre al Presidente diocesano, da due a quattro Vicepresidenti (giovani e
adulti), per seguire le finalità associative con riferimento ai Settori, il
Responsabile dell’Azione Cattolica dei Ragazzi, il Segretario e l’Amministratore;
d) il Presidente
è nominato dall’Ordinario Diocesano su proposta del Consiglio diocesano; gli
altri componenti la Presidenza sono eletti dal Consiglio.
Art.
23 le articolazioni dell’associazione diocesana
e le associazioni
parrocchiali in particolare
1. L’Atto normativo dell’Associazione
diocesana disciplina inoltre le condizioni e le modalità per la costituzione
delle associazioni, dei Gruppi e dei Movimenti in cui l’Associazione stessa si
articola; definisce altresì le loro strutture organizzative essenziali e le regole
di funzionamento e di collegamento.
2. In particolare, per quanto riguarda
le Associazioni parrocchiali, la normativa adottata dalle singole Associazioni
diocesane deve rispondere ai seguenti principi:
a) l’Associazione parrocchiale è formata da
tutti i laici della Parrocchia che
aderiscono all’Azione Cattolica Italiana;
b) nell’Associazione parrocchiale possono
costituirsi gruppi come prima vitale esperienza associativa;
c) la struttura organizzativa dell’Associazione
parrocchiale deve essere definita garantendo: la partecipazione di tutti gli
aderenti attraverso un organo assembleare; un Consiglio per la programmazione,
gestione e verifica, rappresentativo della realtà associativa; un Presidente,
che ne promuove e coordina l’attività, curando anche la piena collaborazione
con il Parroco e la comunità parrocchiale.
3. Al fine di rispondere a specifiche
esigenze del contesto pastorale e di consentire un efficace sviluppo
associativo, l’Atto normativo diocesano può prevedere sia forme di collegamento
territoriale intermedio tra Parrocchia e Diocesi per le Associazioni
parrocchiali di quel territorio (unità pastorali), sia strutture
dell’Associazione diocesana intermedie tra Diocesi e Parrocchie (vicarie, zone
pastorali, decanati…); può essere prevista altresì la costituzione di
Associazioni interparrocchiali.
TITOLO TERZO
L’Associazione nazionale e
il collegamento regionale
Art. 24 L’associazione nazionale
1. L’Associazione nazionale riunisce
tutti i laici che nelle Diocesi aderiscono all’Azione Cattolica Italiana.
2. Essa offre alle Chiese particolari
che sono in Italia il proprio specifico contributo per promuovere e sostenere
la crescita dei fedeli e delle comunità ecclesiali nella fede, nella comunione
e nella testimonianza del Vangelo; a tal fine assicura la propria
collaborazione alla Conferenza Episcopale Italiana e agli organismi pastorali
di cui essa si dota.
3. L’Associazione nazionale è al
servizio delle associazioni diocesane e ne promuove la vita, la comunione e le
forme più efficaci di reciproco collegamento.
4. Essa studia e delibera le linee e
gli obiettivi e cura gli impegni comuni per l’attuazione dei fini dell’Azione
Cattolica Italiana in ordine ai temi che hanno dimensioni nazionali e
internazionali.
5. Aderisce al Forum Internazionale di
Azione Cattolica.
Art. 25 gli organi dell’associazione nazionale
1. Gli organi dell’Associazione
nazionale sono regolati dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione
adottato dal Consiglio nazionale.
Art. 26 l’assemblea nazionale
1. L’Assemblea nazionale è composta, in
base a specifica normativa regolamentare:
a) dai Presidenti delle Associazioni diocesane;
b) da uno o più rappresentanti eletti dalle
Assemblee diocesane a seconda della consistenza numerica di ciascuna
Associazione diocesana – e, all’interno di questa, delle sue componenti – in
base a criteri stabiliti in sede regolamentare;
c) dai componenti del Consiglio nazionale.
2. L’Assemblea
nazionale definisce gli obiettivi e le linee programmatiche dell’Azione
Cattolica Italiana ed elegge il Consiglio nazionale dell’Associazione.
Art. 27 il consiglio nazionale
1. Il Consiglio nazionale è composto da
21 membri eletti dall’Assemblea nazionale secondo criteri di rappresentatività
e modalità stabiliti in sede regolamentare, dai Delegati regionali, dai membri
della Presidenza nazionale che non siano già consiglieri e da un Segretario per
ciascuno dei Movimenti nazionali costituiti.
2. Il Consiglio nazionale:
a) assume la responsabilità della vita e delle
attività dell’Associazione nazionale, in attuazione degli obiettivi e delle
linee programmatiche indicati dall’Assemblea nazionale; studia, promuove e cura
le iniziative dell’Associazione nazionale; delibera la partecipazione
dell’Azione Cattolica Italiana ad associazioni e organismi ecclesiali
internazionali;
b) nei
modi e nelle forme stabiliti in sede regolamentare, formula la proposta per la
nomina del Presidente nazionale da parte della Conferenza Episcopale Italiana
ed elegge gli altri componenti la Presidenza nazionale;
c) delibera
i Regolamenti per la formazione e il funzionamento degli organi associativi e
per l’attuazione del presente Statuto;
d) approva
il sistema formativo dell’Associazione e i documenti di indirizzo per la vita
associativa;
e) delibera annualmente il bilancio preventivo e
il conto consuntivo;
f) dispone la convocazione ordinaria
dell’Assemblea nazionale a scadenza triennale e la convocazione straordinaria
della stessa quando necessario per rispondere a specifiche particolari esigenze
della vita associativa.
Art. 28 la
presidenza nazionale
1. La Presidenza nazionale è composta
dal Presidente nazionale, da quattro Vicepresidenti (due giovani e due adulti),
per seguire le finalità associative con riferimento ai settori, dal
Responsabile dell’Azione Cattolica dei Ragazzi, dal Segretario generale e
dall’Amministratore. Essi partecipano collegialmente alle funzioni proprie
di tale organo e, in questo quadro, curano gli specifici compiti che possono
essere loro affidati ai sensi della normativa statutaria e regolamentare.
2. La Presidenza nazionale:
a) promuove lo sviluppo della vita associativa,
attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari
livelli, e ne garantisce l’unità;
b) cura
la programmazione organica e coordina l’attività associativa, in attuazione
degli obiettivi e delle linee decise dall’Assemblea nazionale e nel quadro
degli indirizzi e delle decisioni
assunte dal Consiglio nazionale;
c) cura costanti rapporti di comunione e di
collaborazione con le comunità ecclesiali e con gli organismi attraverso i
quali i Pastori ad esse preposti esercitano congiuntamente il loro ministero;
d) assicura la stabile collaborazione
dell’Associazione con le strutture nazionali di coordinamento dell’apostolato
dei laici.
Art. 29 il presidente nazionale
1. Il Presidente nazionale promuove e
coordina l’attività della Presidenza; convoca e presiede il Consiglio
nazionale; presiede l’Assemblea
nazionale; garantisce l’unitarietà e la collegialità nell’Associazione;
rappresenta l’Associazione nazionale dell’Azione Cattolica Italiana sia in
ambito ecclesiale, sia in ambito civile, anche per gli effetti giuridici.
Art. 30 i movimenti nazionali
1. I Movimenti dell’Azione Cattolica
Italiana tra di loro simili costituiti a livello diocesano si collegano in
Movimenti nazionali.
2. La costituzione e la struttura dei Movimenti
nazionali sono approvate dal Consiglio nazionale con regolamento, prevedendo,
per quanto attiene agli organi e alle loro funzioni: il Congresso nazionale del
Movimento, l’Equipe nazionale eletta dal Congresso, il Segretario nazionale eletto dal Congresso e ratificato dal
Consiglio nazionale dell’Azione Cattolica.
3. Il Segretario di ogni Movimento può far parte della
Presidenza secondo forme e modi stabiliti dal Consiglio e in base a criteri di
promozione della loro specifica esperienza missionaria e di condivisione della
vita associativa.
Art. 31 il collegamento regionale
1. In ciascuna regione ecclesiastica è
costituito il Consiglio regionale dell’Azione Cattolica Italiana con le
seguenti funzioni:
a) favorire il collegamento fra le Associazioni
diocesane della regione;
b) curare l’attuazione delle finalità
associative che richiedono iniziative a livello regionale;
c) promuovere rapporti più efficaci tra i
livelli diocesano e nazionale dell’Azione Cattolica Italiana;
d) collaborare all’azione pastorale della
Conferenza Episcopale regionale;
e) curare i rapporti con le Istituzioni civili
in ordine alle tematiche territoriali che coinvolgono le finalità proprie
dell’Associazione;
f) deliberare il proprio regolamento interno.
2. Il Consiglio è formato dalle
Presidenze e da un Segretario per ciascuno dei Movimenti costituiti delle
associazioni diocesane della regione ecclesiastica.
3. Il Consiglio elegge il Delegato
regionale che lo presiede e lo rappresenta nel Consiglio nazionale.
4. Nell’espletamento delle sue funzioni
di promozione e coordinamento il Delegato è coadiuvato da una Delegazione
regionale, eletta dal Consiglio.
5. Partecipa alle attività del
collegamento regionale un Sacerdote Assistente nominato dalla Conferenza
Episcopale regionale.
TITOLO QUARTO
Norme di carattere amministrativo
Art. 32 i
contributi associativi
1. I soci dell’Azione Cattolica
Italiana contribuiscono personalmente, nei modi stabiliti dal Regolamento e
secondo le proprie possibilità, al finanziamento delle attività
dell’Associazione locale, diocesana e nazionale.
2. La misura dei contributi associativi
è fissata annualmente dal Consiglio diocesano sulla base dei criteri stabiliti
dal Consiglio nazionale.
3. Le quote o contributi mediante i
quali i soci concorrono al finanziamento delle attività associative non sono
trasmissibili né rivalutabili.
Art. 33 l’attività dell’azione cattolica italiana
quale
attività senza scopo di lucro
1. Le Associazioni nazionale, diocesane
e locali dell’Azione Cattolica Italiana sono rispettivamente distinti centri di
imputazione di interessi giuridici e non hanno scopo di lucro; esse non
distribuiscono in modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano
imposte dalla legge.
Art. 34 la gestione
amministrativa
1. La responsabilità della
amministrazione di ciascuna Associazione diocesana e dell’Associazione
nazionale spetta alla rispettiva Presidenza, che ne affida la cura
all’Amministratore, eletto dal Consiglio su proposta del Presidente e
coadiuvato da un Comitato per gli affari economici, con funzioni consultive
definite dal Regolamento.
2. Il Comitato per gli affari economici
di ciascuna Associazione diocesana è composto dall’Amministratore, che lo
presiede, e almeno da due soci competenti in materia amministrativa eletti dal
Consiglio diocesano su proposta del Presidente diocesano.
3. Il Comitato per gli affari economici
dell’Associazione nazionale è composto dall’Amministratore, che lo presiede, e
da quattro soci competenti in materia amministrativa eletti dal Consiglio nazionale,
su proposta del Presidente nazionale.
4. A livello parrocchiale, la
responsabilità della amministrazione è assunta dal Consiglio ed è esercitata
secondo le competenze e i modi indicati dall’Atto normativo diocesano.
Art. 35 il
funzionamento dei servizi e degli uffici
1. Per ciascuna Associazione diocesana
e per la Associazione nazionale il Segretario generale assicura il
funzionamento dei rispettivi uffici e servizi e ne è responsabile nei confronti
della Presidenza.
2. Il Segretario
generale è eletto dal Consiglio su proposta del Presidente.
parte
seconda
norme finali
Art. 36 le
modifiche statutarie
1. Ogni eventuale modifica al presente
Statuto deve essere approvata dall’Assemblea nazionale validamente costituita
con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole
della maggioranza degli aventi diritto;
le modifiche così approvate diventano operative dopo la ratifica da parte della
Conferenza Episcopale Italiana.
Art. 37
i
regolamenti d’applicazione
1. I Regolamenti relativi alle materie
di cui al presente Statuto sono approvati dal Consiglio nazionale con il voto
favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
Art. 38
relazioni con fuci, meic e mieac
1. Le relazioni tra l’Azione Cattolica
Italiana e la Federazione Universitaria Cattolica Italiana (fuci), il Movimento Ecclesiale di
Impegno Culturale (MEIC), il Movimento di Impegno Educativo di Azione Cattolica
(MIEAC) sono regolate attraverso accordi con tali organizzazioni. Gli accordi
comprendono, in particolare, le disposizioni concernenti l’inserimento di
rappresentanti della FUCI, del MEIC e del MIEAC negli organi dell’Azione
Cattolica Italiana, nonché di rappresentanti dell’Azione Cattolica Italiana
negli organi di tali organizzazioni.
2. Il Regolamento di attuazione
adottato dal Consiglio nazionale recepisce gli accordi di cui al primo comma e
li armonizza con le restanti disposizioni regolamentari.
Art. 39 lo
scioglimento dell’Associazione
1. Lo scioglimento dell’Associazione
nazionale è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole dei due terzi
degli aventi diritto e diventa operativo dopo la ratifica da parte della
Conferenza Episcopale Italiana.
2. Il patrimonio residuo, effettuata la
liquidazione, è devoluto ad altro Ente con finalità analoghe, nel rispetto
della normativa che regola gli Enti non commerciali; la relativa delibera è
assunta dal Consiglio nazionale col voto favorevole di almeno tre quarti dei
componenti, sentita la Conferenza Episcopale Italiana.
Art. 40 norma di rinvio
1. Per quanto non contemplato dal presente Statuto,
si fa riferimento alle norme canoniche
e civili in materia di associazioni in quanto applicabili.